COS'E' L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE  ENERGETICA ?

E’ un documento emesso a seguito di verifica delle prestazioni energetiche di una o più unità immobiliari.

Sinteticamente, consente di determinare quanto "consuma" una casa.

Tali prestazioni vengono poi indicate mediante  indicatori di consumo -  da A a G - in modo analogo  a quanto avviene per gli elettrodomestici

Dal 1° luglio 2010 l'Attestato di Certificazione Energetica diventa obbligatorio anche per gli Affitti oltre che per le  Compravendite immobiliari.

Com'è ormai noto il 1° luglio 2009 è scattato l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita, l'attestato di certificazione energetica (ACE) dell'immobile compravenduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112 del 2008.
Detto certificato va ad ampliare il novero dei documenti (permesso di costruire, certificato di abitabilità), relativi alla proprietà ed all'uso della cosa venduta che, ai sensi dell'art. 1477 cod. civ., il venditore deve consegnare al compratore. Pertanto, la mancata consegna dell'ACE, se è vero che non rende la vendita invalida, legittima tuttavia l'acquirente a domandare la risoluzione del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1477-1453-1455 cod. civ., in quanto è interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme alla normativa vigente anche in materia di efficienza energetica, per i rilevanti risvolti fiscali (oltre che in materia di urbanistica/edilizia su cui si concentra in particolare l'attenzione dell'acquirente, nonché del notaio rogante per i connessi profili di responsabilità civile professionale),
con conseguente diritto dell'acquirente alla restituzione del prezzo versato ed al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali,costituiti in linea teorica dall'interesse negativo (danno emergente: spese e perdite connesse strettamente con le trattative, ad es. spese di viaggio e di corrispondenza; lucro cessante: vantaggio che l'acquirente avrebbe potuto procurarsi con altre contrattazioni) e dall'interesse positivo (vantaggi che si sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati qualora non fosse stato posto in essere dalla controparte l'evento impeditivo del rapporto) che non patrimoniali (morali, per la sofferenza contingente patita) eventualmente subiti

 
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