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COS'E' L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA ?
E’ un documento emesso a seguito di verifica delle prestazioni
energetiche di una o più unità immobiliari.
Sinteticamente, consente di determinare quanto "consuma" una
casa.
Tali prestazioni vengono poi indicate mediante
indicatori di consumo -
da A a G
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in modo analogo a quanto
avviene per gli elettrodomestici
Dal 1° luglio 2010 l'Attestato di Certificazione Energetica diventa
obbligatorio anche per gli Affitti oltre che per le
Compravendite immobiliari.
Com'è ormai noto il 1° luglio
2009 è scattato l'obbligo per i venditori di immobili di consegnare
ai compratori al momento del rogito, oppure anche successivamente
previo accordo tra le parti non essendo ciò previsto
legislativamente a pena di nullità del contratto di vendita,
l'attestato di certificazione energetica (ACE) dell'immobile
compravenduto, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, lettera c) del
d.lgs. n.192/2005, come successivamente modificato dal d.lgs. n.112
del 2008.
Detto certificato va ad ampliare il novero dei documenti (permesso
di costruire, certificato di abitabilità), relativi alla proprietà
ed all'uso della cosa venduta che, ai sensi dell'art. 1477 cod.
civ., il venditore deve consegnare al compratore. Pertanto, la
mancata consegna dell'ACE, se è vero che non rende la vendita
invalida, legittima tuttavia l'acquirente a domandare la risoluzione
del contratto per inadempimento del venditore, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1477-1453-1455 cod. civ., in quanto è
interesse del compratore acquisire la proprietà di un bene conforme
alla normativa vigente anche in materia di efficienza energetica,
per i rilevanti risvolti fiscali (oltre che in materia di
urbanistica/edilizia su cui si concentra in particolare l'attenzione
dell'acquirente, nonché del notaio rogante per i connessi profili di
responsabilità civile professionale),
con conseguente diritto dell'acquirente alla restituzione del prezzo
versato ed al risarcimento dei danni subiti, sia
patrimoniali,costituiti in linea teorica dall'interesse negativo
(danno emergente: spese e perdite connesse strettamente con le
trattative, ad es. spese di viaggio e di corrispondenza; lucro
cessante: vantaggio che l'acquirente avrebbe potuto procurarsi con
altre contrattazioni) e dall'interesse positivo (vantaggi che si
sarebbero conseguiti e danni che si sarebbero evitati qualora non
fosse stato posto in essere dalla controparte l'evento impeditivo
del rapporto) che non patrimoniali (morali, per la sofferenza
contingente patita) eventualmente subiti
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